OIV
L’Ordine, sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013, è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai contestuali e dai correlati procedimenti di valutazione della performance. La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del d.lgs 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.
D.Lgs 101/2013 – art. 2 comma 2-bis.
Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.