Si precisano e si sottolineano i seguenti stralci normativi già illustrati dall’ing. Paolo Guidetti, referente della commissione pareri, all’assemblea annuale del ns Ordine tenuta in data 12/06/2015
Il Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 convertito in L. 27 del 24/03/2012:
all’art. 9, comma 1 esplicita che “sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico”; all’art 9, comma 4 specifica che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, meglio se per iscritto, al momento del conferimento dell’incarico stesso, nella forma di PREVENTIVO DI MASSIMA, con il quale il professionista deve rendere noti al committente:
– Il grado di complessità dell’incarico
– Tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell’espletamento dell’incarico
– Gli estremi della polizza assicurativa
Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:
-Stabilire il compenso in relazione all’importanza dell’opera
-Indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.
Si sottolinea inoltre che all’Art. 1, comma 6 del DM 20/Luglio 2012, n.140 è scritto: “l’assenza di preventivo di massima di cui all’art. 9 comma 4 del DL n. 1 del 24/01/2012,…. costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”
In calce le linee guida del CNI approvate con modifiche dalla commissione regionale pareri ed adottate dal consiglio di questo Ordine nella seduta del 22/10 u.s. con le procedure ed i costi per il rilascio di pareri di congruità e la relativa modulistica.
Commissione Pareri: normativa e modulistica per la richiesta di pareri di congruità su compensi professionali
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