Formazione Continua: obbligo di aggiornamento e autocertificazione

Come noto dal 2014 sussiste per gli Ingegneri l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del DPR n.137/2012; Di seguito alcuni dei punti salienti che ogni iscritto deve sempre considerare:

  • per poter esercitare la professione occorre essere in possesso di almeno 30 cfp, sotto tale soglia ne è inibita la possibilità.
  • i cfp si acquisiscono tramite aggiornamento non formale (partecipazione a corsi, seminari, convegni in presenza o a distanza organizzati da provider accreditati) , informale (legato ad attività professionale dimostrabile, pubblicazioni, brevetti, …), formale (partecipazione a corsi universitari con esame finale, master di I o II livello). Sono altresì concessi esoneri dall’obbligatorietà della formazione continua a seguito di maternità/paternità, grave malattia/infortunio, lavoro all’estero, volontariato ……. Non si possono accumulare più di 120 cfp.
  • al 31 dicembre di ogni anno vengono decurtati n. 30 cfp.
  • Si raccomanda agli iscritti di tenere sempre controllata la propria situazione dei crediti, facilmente verificabili tramite la piattaforma https://www.mying.it/

Ricordiamo infine che sempre dal suddetto portale è compilabile l’Autocertificazione dell’Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2021  fino al 31 marzo 2022 accedendo con le proprie credenziali all’area riservata nella piattaforma Mying al seguente link  https://www.mying.it/.
I neoiscritti possono presentare l’Autocertificazione per il 2021 solamente se iscritti all’albo entro il 30 giugno 2021; non possono presentare l’Autocertificazione gli iscritti che hanno goduto nel 2021 di un esonero pari o superiore a 6 mesi.

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