I Consigli di Disciplina sono composti da un numero di componenti pari a quello del corrispondente Ordine territoriale.
Possono essere introdotti nel Consiglio di Disciplina anche soggetti estranei all’Ordine e deve essere contenuto nel Consiglio di disciplina almeno un ingegnere iscritto alla Sezione B.
I componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale secondo le regole contenute nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012 sulla base di un elenco di persone segnalato.
La norma istitutiva dei Consigli di Disciplina è il Decreto-Legge n. 138 del 13/8/2011 convertito nella Legge 148/2011 a cui ha fatto seguito il DPR 7 agosto 2012 n.137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”. Tali leggi sostituiscono la normativa preesistente costituita dalla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dal successivo regolamento di cui al RD 23/10/1925 n. 2537.
L’attribuzione ai nuovi Consigli di Disciplina dei compiti di istruzione e decisione in merito agli aspetti disciplinari non sottrae comunque agli Ordini il dovere di vigilare sul comportamento dei propri iscritti come loro attribuito dalla legge 1395/1923 istitutiva degli Ordini stessi.
Il Consiglio di Disciplina nel suo insieme non svolge alcuna attività riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari, ma bensì solo attività riguardanti l’organizzazione interna e la scelta delle metodologie e delle operatività di svolgimento delle stesse attività.
Le funzioni disciplinari sono invece demandate completamente a dei “Collegi di Disciplina” composti da 3 Consiglieri e nominati secondo modalità che lo stesso Consiglio di Disciplina può stabilire.
Le basi di giudizio sulle questioni disciplinari sono contenute nel CODICE DEONTOLOGICO approvato dall’Ordine Territoriale.